decreto ministeriale.

Rispondi
giuse55
Alfista Junior
Alfista Junior
Messaggi: 823
Iscritto il: 10 feb 2010 17:04
Località: cagliari

decreto ministeriale.

Messaggio da giuse55 »

In materia di auto storiche . Spero interessi ;) — 1 —
19-3-2010 Supplemento ordinario n. 55 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 65
DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 17 dicembre 2009 .
Disciplina e procedure per l’iscrizione dei veicoli di interesse storico e collezionistico nei registri, nonché per la loro riammissione
in circolazione e la revisione periodica.
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
VISTO il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni ed integrazioni, recante “Nuovo Codice della Strada”,
VISTO in particolare l’articolo 60 in materia, tra l’altro, di disciplina
dei veicoli di interesse storico e collezionistico, ed in specie il comma 5
relativo ai requisiti per la circolazione su strada degli stessi;
VISTO l’articolo 215 del DPR 16 dicembre 1992, n. 495, recante
“Regolamento di esecuzione al Nuovo Codice della Strada”, recante
disposizioni applicative al citato articolo 60;
VISTO in particolare il comma 5 dell’articolo 215 da ultimo citato
che subordina la circolazione dei veicoli di interesse storico e
collezionistico alla verifica delle prescrizioni dettate per gli stessi al punto
F, lettera b) dell’appendice V al Titolo III del Reg. Es., prescrizioni che - a
tutt’oggi – non sono state dettate;
CONSIDERATO che la citata appendice V al Titolo III del
Regolamento di esecuzione al Nuovo Codice della Strada reca norme
esecutive con riferimento all’ art. 227 del Reg. Es. rubricato
“Caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli a motore e loro
rimorchi”;
CONSIDERATO altresì che ai sensi dell’art. 227 da ultimo citato le
caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli, soggette ad
accertamento e di cui all’appendice V sono stabilite con Decreto del
Ministro dei Trasporti e della Navigazione, ora delle Infrastrutture e dei
Trasporti, in relazione a ciascuna categoria di veicoli;
— 2 —
19-3-2010 Supplemento ordinario n. 55 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 65
VISTO il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, recante
“Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso”, come
modificato dal decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 149, ed in
particolare l’articolo 3, commi 1, lettera b), 2 e 3, recanti rispettivamente
l’equiparazione di un veicolo fuori uso ad un rifiuto, l’indicazione della
casistica ai sensi della quale un veicolo è classificato fuori uso e la
previsione della deroga per i veicoli d’epoca e di interesse storico e
collezionistico a condizione di un’adeguata conservazione ;
RITENUTA l’opportunità di disciplinare i requisiti per la circolazione
dei veicoli di interesse storico e collezionistico, sia sotto il profilo
dell’accertamento dell’adeguato modo di conservazione richiesto dal
citato decreto legislativo n. 209/2003, come modificato, sia sotto il profilo
della verifica delle prescrizioni di sicurezza, richieste dal citato art. 215,
co. 5, Reg. Es.;
VISTA la direttiva 96/96/CE, e successive modificazioni ed
integrazioni, recante disposizioni in materia di “Controllo tecnico di veicoli
a motore e loro rimorchi” ed in particolare l’art. 4, comma 3, che prevede
che gli Stati membri possono, previa consultazione della Commissione,
stabilire proprie norme di controllo per quanto riguarda i veicoli
considerati di interesse storico;
VISTO il DM 6 agosto 1998, n 408, in materia di “Regolamento recante
norme sulla revisione generale periodica dei veicoli a motore e loro rimorchi”,
con il quale è stata data attuazione alla summenzionata direttiva 96/96/CE;
— 3 —
19-3-2010 Supplemento ordinario n. 55 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 65
VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in
materia ambientale” , ed in particolare l’articolo 184, comma 2, lett. l);
VISTO infine l’articolo 229 del citato decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, che prevede che, salvo i casi di attuazione disposti dalla
legge comunitaria, le direttive afferenti alle materie del Codice della
Strada sono recepite con decreti dei Ministri della Repubblica, secondo
le rispettive competenze;
VISTO il Decreto Ministeriale del 29 novembre 2002, recante
disposizioni in materia di “Revisione periodica dei motoveicoli e dei
ciclomotori”;
SENTITI i registri ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa
Romeo, Storico FMI;
ESPLETATA la procedura d’informazione in materia di norme e
regolamentazioni tecniche prevista dalla legge 21 giugno 1986, n. 317,
modificata ed integrata dal decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427,
nonché ai fini di quanto previsto dall’articolo 4, comma 2, della direttiva
96/96/CE;
— 4 —
19-3-2010 Supplemento ordinario n. 55 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 65
DECRETA
ART. 1
(Definizioni)
1. Ai fini del presente decreto sono definiti:
a) veicolo di interesse storico e collezionistico: un motoveicolo o
autoveicolo che risulti iscritto in uno dei registri ai sensi
dell’articolo 60, comma 4 del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285 recante “Nuovo Codice della Strada”, e successive
modificazioni ed integrazioni;
b) registri: uno dei soggetti individuati dall’articolo 60, comma 4 del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 recante “Nuovo Codice
della Strada”, e successive modificazioni ed integrazioni;
c) certificato di rilevanza storica e collezionistica: il certificato di cui
all’articolo 215, comma 1 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495,
recante “regolamento di esecuzione al Nuovo Codice della
Strada” e successive modificazioni ed integrazioni, rilasciato da
uno dei registri, e disciplinato dall’articolo 4 del presente
decreto;
d) caratteristiche tecniche: le caratteristiche di cui all’articolo 215,
commi 2, 3 e 4, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, recante
“regolamento di esecuzione al Nuovo Codice della Strada” e
successive modificazioni ed integrazioni, utili per la verifica di
idoneità del veicolo di interesse storico e collezionistico alla
riammissione in circolazione, disciplinate dall’articolo 5 del
presente decreto e del relativo allegato.
— 5 —
19-3-2010 Supplemento ordinario n. 55 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 65
ART. 2
(Ambito di applicazione)
1. Il presente decreto disciplina modalità e procedure:
a) per l’iscrizione di un veicolo in uno dei registri, al fine di
acquisire la qualifica di veicolo di interesse storico e
collezionistico;
b) per la riammissione alla circolazione di veicoli di
interesse storico e collezionistico precedentemente
cessati dalla circolazione o di origine sconosciuta;
c) per la revisione periodica alla quale sono soggetti i veicoli
di interesse storico e collezionistico.
2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano a
veicoli che siano repliche ex-novo, ancorché fedeli, di veicoli di interesse
storico e collezionistico.
ART. 3
(Iscrizione ad un registro)
1. L’iscrizione ad un registro di un veicolo avente data di
costruzione risalente almeno a venti anni prima della richiesta è
subordinata al rilascio, da parte del registro presso cui è richiesta
l’iscrizione, di certificato di rilevanza storica e collezionistica di cui
all’articolo 4.
— 6 —
19-3-2010 Supplemento ordinario n. 55 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 65
ART. 4
(Certificato di rilevanza storica e collezionistica del veicolo)
1. Il certificato di rilevanza storica e collezionistica - conforme
all’allegato I, parte integrante del presente decreto - attesta la data di
costruzione, la marca, il modello e le caratteristiche tecniche del veicolo,
con specifica indicazione di tutte quelle utili per la verifica dell’idoneità
alla circolazione, la sussistenza ed elencazione delle originarie
caratteristiche di fabbricazione, nonché specifica indicazione di quelle
modificate o sostituite.
2. Nelle ipotesi di veicoli cessati dalla circolazione o di origine
sconosciuta, ai fini del rilascio del certificato di cui al comma 1, i registri
devono altresì acquisire, per il tramite del richiedente il certificato di cui al
comma 1, una dichiarazione rilasciata da ciascuna impresa di
autoriparazione intervenuta nei lavori di recupero e/o ripristino e/o
manutenzione e/o verifica del veicolo, attestante il tipo di lavori eseguiti e
la esecuzione degli stessi a regola d’arte, firmata dal rappresentante
legale dell’impresa medesima, con particolare riferimento agli aspetti
strutturali, al gruppo propulsore, ai sistemi di frenatura e di sterzo, ai
dispositivi silenziatori, nonché ai componenti della carrozzeria.
3. In ogni caso i registri non rilasciano il certificato di cui al comma 1
se non previa acquisizione di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio,
resa dal richiedente il certificato medesimo, relativa allo stato di corretta
— 7 —
19-3-2010 Supplemento ordinario n. 55 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 65
conservazione del veicolo, con eventuale riferimento al numero degli
anni trascorsi dalla data di cancellazione dal PRA, alla causa della
cancellazione medesima, al luogo di conservazione del veicolo, al luogo
di rinvenimento dello stesso o alle modalità di conservazione. Il registro
ha facoltà di rifiutare per iscritto il certificato richiesto qualora il veicolo
sia presentato in condizioni di conservazione non adeguate.
ART. 5
(Accertamento tecnico dei requisiti di idoneità alla circolazione)
1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 7, comma 4, ai fini della
riammissione in circolazione, i veicoli di interesse storico e collezionistico
non circolanti sono soggetti ad un accertamento tecnico dei requisiti di
idoneità alla circolazione, mediante visita e prova da parte dei
competenti uffici del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i
sistemi informativi e statistici.
2. Il veicolo per essere sottoposto all’accertamento di cui al co. 1
deve essere corredato del certificato di rilevanza storica e collezionistica.
3. L’accertamento di cui al comma 1 verte sui dati di
identificazione del veicolo e sulla corrispondenza dello stesso alle
prescrizioni tecniche ed alle caratteristiche costruttive e funzionali
previste dall’allegato II , parte integrante del presente decreto.
— 8 —
19-3-2010 Supplemento ordinario n. 55 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 65
ART. 6
(Rilascio dei documenti di circolazione)
1. Il competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la
navigazione ed i sistemi informativi e statistici provvede alla
reimmatricolazione dei veicoli di interesse storico e collezionistico, che
hanno superato con esito positivo l’accertamento tecnico di cui
all’articolo 5, e rilascia la carta di circolazione secondo le modalità di cui
all’articolo 93, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285
recante “Nuovo Codice della Strada”, e successive modificazioni ed
integrazioni.
2. Le procedure e la documentazione occorrente per la
reimmatricolazione dei veicoli di interesse storico e collezionistico
nonché le eventuali annotazioni sulla carta di circolazione, sono stabilite
con disposizioni del Dipartimento per i Trasporti terrestri, la navigazione
ed i sistemi informativi e statistici.
ART. 7
(Disposizioni per i veicoli mai dimessi dalla circolazione
o radiati di ufficio)
1. Le disposizioni di cui agli articoli 5 e 6 non si applicano ai veicoli
di interesse storico e collezionistico che non sono mai stati dimessi dalla
circolazione in ambito nazionale.
— 9 —
19-3-2010 Supplemento ordinario n. 55 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 65
2. Le disposizioni dell’articolo 5 non si applicano ai veicoli di
interesse storico e collezionistico mai dimessi dalla circolazione,
provenienti da Paesi dell’Unione Europea o dello Spazio Economico
Europeo, in regola con gli obblighi di legge in materia di revisione
periodica.
3. Le disposizioni dell’articolo 6 non si applicano ai veicoli di
interesse storico e collezionistico mai dimessi dalla circolazione,
provenienti da Paesi dell’Unione Europea o dello Spazio Economico
Europeo. E’ fatta salva la normativa vigente in materia di
nazionalizzazioni.
4. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 18 della legge 27
dicembre 2002, n. 289, e dalla relativa disciplina applicativa, le
disposizioni di cui all’articolo 6 non si applicano ai veicoli che sono stati
radiati di ufficio.
ART. 8
(Iscrizione al Pubblico Registro Automobilistico)
1. Nei casi di cui all’articolo 6, ovvero di cui all’articolo 7, comma 4,
il proprietario del veicolo di interesse storico e collezionistico deve
richiedere la reiscrizione al Pubblico Registro Automobilistico, secondo le
disposizioni di cui all’articolo 93, comma 5, del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285 recante “Nuovo Codice della Strada”, e successive
modificazioni ed integrazioni.
— 10 —
19-3-2010 Supplemento ordinario n. 55 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 65
ART. 9
(Revisioni)
1. I veicoli di interesse storico e collezionistico sono sottoposti con
cadenza biennale a revisione periodica, di cui all’art. 80 del Codice della
strada, al fine di accertare che sussistano in essi le condizioni di
sicurezza per la circolazione e di silenziosità e che non producano
emissioni inquinanti superiori ai limiti prescritti.
2. Le revisioni sono effettuate tenendo conto dell’anno di
costruzione del veicolo, secondo quanto riportato nell’allegato III, parte
integrate del presente decreto.
3. Nell’allegato III sono stabiliti gli elementi su cui deve essere
effettuato il controllo tecnico dei dispositivi che costituiscono
l’equipaggiamento del veicolo e che hanno rilevanza ai fini della
sicurezza per la circolazione. Sono altresì previste modalità diverse di
prove strumentali che possono essere esperite in ragione di particolari
caratteristiche costruttive del veicolo.
ART. 10
(Norme finali)
1. Gli allegati al presente decreto sono aggiornati con provvedimento
del Dipartimento per i Trasporti terrestri, la navigazione ed i sistemi
informativi e statistici.
Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.
Roma, 17 dicembre 2009
Il Ministro: MATTEOLI
«Bisogna approfittare di ogni occasione, perchè non sappiamo se ci sarà una seconda possibilità.»
Michele Alboreto
Avatar utente
giomartello
Alfista Q.V.
Alfista Q.V.
Messaggi: 11543
Iscritto il: 09 set 2009 14:55
Località: Tradate (VA)

Re: decreto ministeriale.

Messaggio da giomartello »

Devo prendere 2 giorni di ferie per leggerlo tutto!! :lol: :lol:
Le auto devono avere un cofano, un tetto, e un baule!

L'età di un uomo si misura dal costo dei suoi giocattoli.

Immagine

SOCIO Club Alfa Mania.ch n°5 dal 05-02-10

SOCIO R.I.A.R. n° 1815
giuse55
Alfista Junior
Alfista Junior
Messaggi: 823
Iscritto il: 10 feb 2010 17:04
Località: cagliari

Re: decreto ministeriale.

Messaggio da giuse55 »

In effetti è un polpettone :oops: :oops: . Avrei potuto semplicemente segnalare l'articolo N°9 che in materia di revisione periodica equipara i veicoli storici a quelli moderni. Quindi revisione ogni due anni :thuml:
«Bisogna approfittare di ogni occasione, perchè non sappiamo se ci sarà una seconda possibilità.»
Michele Alboreto
Avatar utente
stefandan
Alfista TI
Alfista TI
Messaggi: 2474
Iscritto il: 08 nov 2009 21:16
Località: Padova

Re: decreto ministeriale.

Messaggio da stefandan »

giuse55 ha scritto:In effetti è un polpettone :oops: :oops: . Avrei potuto semplicemente segnalare l'articolo N°9 che in materia di revisione periodica equipara i veicoli storici a quelli moderni. Quindi revisione ogni due anni :thuml:
Non c'è dubbio che era ora,ma se devo essere sincero,anche se la mia GT Junior è omologata ASI targa oro(veicolo atipico),non ho mai fatto la revisione annuale ;)
ImmagineImmagineImmagine

1971:Alfa Romeo GT 1300 Junior
1989:Alfa Romeo 75 Twin Spark
2012:Alfa Romeo MiTo 1.4 MultiAir
Avatar utente
Spiderfrek
Alfista Q.V.
Alfista Q.V.
Messaggi: 12592
Iscritto il: 13 set 2009 13:07
Località: Bazzano (BO) Italia

Re: decreto ministeriale.

Messaggio da Spiderfrek »

Idem per la mia alfetta e per la mia spider!
1983 AR Spider Veloce 1.6 Argento M. (Il Ragno)
1984 AR Alfetta GTV 2.0 Opale M. (La Rumby)
2002 AR 156 1.9 JTD LTD Azzurro Gabbiano M. (La Fully)

Socio CAM N.6, Socio ASI N. 183496


Immagine SONO NATO A MODENA, TERRA DI MOTORIImmagine
Avatar utente
mali_74
Alfista Q.O.
Alfista Q.O.
Messaggi: 7374
Iscritto il: 14 set 2009 16:38
Località: Dorno (PV)

Re: decreto ministeriale.

Messaggio da mali_74 »

Io invece sono stato "convinto" a farla tutti gli anni dai carabinieri di Garlasco quando mi hanno fermato con la mia vespa targa oro FMI.
Per fortuna sono stati comprensivi e mi hanno concesso una settimana di tempo per mettermi in regola.
Da allora sia vespa che duetto vanno in revisione tutti gli anni.
O meglio , ci andavano visto il nuovo decreto. :thuml:
Mali_74
Avatar utente
giomartello
Alfista Q.V.
Alfista Q.V.
Messaggi: 11543
Iscritto il: 09 set 2009 14:55
Località: Tradate (VA)

Re: decreto ministeriale.

Messaggio da giomartello »

Infatti il punto interessante è proprio quello che parla delle revisioni periodiche divenute, finalmente e giustamente, biennali anche per le storiche.
Le auto devono avere un cofano, un tetto, e un baule!

L'età di un uomo si misura dal costo dei suoi giocattoli.

Immagine

SOCIO Club Alfa Mania.ch n°5 dal 05-02-10

SOCIO R.I.A.R. n° 1815
nivola
Alfista TI
Alfista TI
Messaggi: 2850
Iscritto il: 10 feb 2010 08:45

Re: decreto ministeriale.

Messaggio da nivola »

Giuseppe grazie !
Purtroppo è confermato che i veicoli costruiti ante 1 gennaio 1960 devono fare la revisione solo in MTCC, anche se sono esentati dalla prova dei fumi ed i parametri per le verifiche di frenatura sono favorevoli...
Avatar utente
giomartello
Alfista Q.V.
Alfista Q.V.
Messaggi: 11543
Iscritto il: 09 set 2009 14:55
Località: Tradate (VA)

Re: decreto ministeriale.

Messaggio da giomartello »

nivola ha scritto:Giuseppe grazie !
Purtroppo è confermato che i veicoli costruiti ante 1 gennaio 1960 devono fare la revisione solo in MTCC, anche se sono esentati dalla prova dei fumi ed i parametri per le verifiche di frenatura sono favorevoli...
Mi pare solo per la prima volta, poi, una volta inseriti i dati nel database possono farla ovunque. O sbaglio??
Le auto devono avere un cofano, un tetto, e un baule!

L'età di un uomo si misura dal costo dei suoi giocattoli.

Immagine

SOCIO Club Alfa Mania.ch n°5 dal 05-02-10

SOCIO R.I.A.R. n° 1815
nivola
Alfista TI
Alfista TI
Messaggi: 2850
Iscritto il: 10 feb 2010 08:45

Re: decreto ministeriale.

Messaggio da nivola »

giomartello ha scritto:
nivola ha scritto:Giuseppe grazie !
Purtroppo è confermato che i veicoli costruiti ante 1 gennaio 1960 devono fare la revisione solo in MTCC, anche se sono esentati dalla prova dei fumi ed i parametri per le verifiche di frenatura sono favorevoli...
Mi pare solo per la prima volta, poi, una volta inseriti i dati nel database possono farla ovunque. O sbaglio??
No, l'allegato III dice proprio che le auto costruite prima del 1960 devono esser revisionate c/o la MTCC.
La questione a cui ti riferisci tu riguarda il fatto che, post automatizzazione, le auto antecedenti al 1975, credo, non sono mai state inserite nel sistema informativo, e quindi è necessario far inserire i dati.
Avatar utente
giomartello
Alfista Q.V.
Alfista Q.V.
Messaggi: 11543
Iscritto il: 09 set 2009 14:55
Località: Tradate (VA)

Re: decreto ministeriale.

Messaggio da giomartello »

Hai ragione. Ho fatto confusione. :oops:
Le auto devono avere un cofano, un tetto, e un baule!

L'età di un uomo si misura dal costo dei suoi giocattoli.

Immagine

SOCIO Club Alfa Mania.ch n°5 dal 05-02-10

SOCIO R.I.A.R. n° 1815
nivola
Alfista TI
Alfista TI
Messaggi: 2850
Iscritto il: 10 feb 2010 08:45

Re: decreto ministeriale.

Messaggio da nivola »

giomartello ha scritto:Hai ragione. Ho fatto confusione. :oops:
purtroppo.... comunque la mia prima vecchietta ha la revisione in scadenza a luglio 2011: vedremo come sarà....
Maicol
Alfista TI
Alfista TI
Messaggi: 2714
Iscritto il: 11 apr 2010 22:00

Re: decreto ministeriale.

Messaggio da Maicol »

Corriggetemi se sbaglio :?:

Se acquisto un auto demolita e la restauro a regola d'arte (o letto anche che quelle da restaurare hanno le stesse opportunità ma non ne sono sicuro :roll: )
grazie ai registri storici posso reimmatricolarla
a differenza di quanto succedeva prima, che un'auto demolita era buona solo per ricambi.....

e vero? :alb:
Avatar utente
lele
Alfista TI
Alfista TI
Messaggi: 1503
Iscritto il: 10 mar 2010 10:35
Località: Milano (Italia)

Re: decreto ministeriale.

Messaggio da lele »

penso proprio di sì!!!!!
ALFAMANIACO N° 22

1980: Alfa Romeo Spider 2.0 128 cv
2011: Alfa Romeo 159 sw 2.0 136 cv jtdm
JacoQV
Alfista Q.O.
Alfista Q.O.
Messaggi: 6842
Iscritto il: 05 nov 2009 11:11
Località: Pistoia PT

Re: decreto ministeriale.

Messaggio da JacoQV »

Esteta ha scritto:Corriggetemi se sbaglio :?:

Se acquisto un auto demolita e la restauro a regola d'arte (o letto anche che quelle da restaurare hanno le stesse opportunità ma non ne sono sicuro :roll: )
grazie ai registri storici posso reimmatricolarla
a differenza di quanto succedeva prima, che un'auto demolita era buona solo per ricambi.....

e vero? :alb:
è vero se l'auto è stata demolita per esportazione o radiata d'ufficio.
se è stata demolita per ecoincentivi non è più possibile recuperarla o meglio non è più possibile reimmatricolarla perché da quel momento passa automaticamente di categoria da bene mobile registrato a rifiuto pericoloso.
Rispondi